Statuto Associativo

CIVICA DIFESA

Art. 1

Denominazione ed oggetto
Civica Difesa è una libera associazione di cittadini, indipendente da partiti o da movimenti politici, che agisce ed opera in piena autonomia, in base alla legge sul terzo settore, costituita su base partecipativa e democratica e senza finalità di lucro.
L’Associazione si propone di promuovere a livello nazionale, la cultura della partecipazione civica, attraverso il controllo costante da parte del cittadino, su tutto il territorio nazionale, delle attività delle pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo specifico di ridurne costi e sprechi e di combatterne irregolarità ed abusi.
In tal senso l’associazione mira alla creazione di un sindacato civico territoriale sull’esercizio dei pubblici poteri.
L’associazione si propone in tal modo, l’obiettivo della tutela dei diritti e degli interessi individuali, collettivi e diffusi, in ogni forma eventualmente pregiudicati dall’operato delle amministrazioni e dei poteri pubblici.
Scopo ulteriore è quello della maturazione della conoscenza e della consapevolezza da parte dei singoli, come pure delle comunità, dei diritti di ciascuno e ciò in una prospettiva di attuazione del dettato e delle garanzie costituzionali.
L’Associazione si propone di operare in ambito nazionale.

Art. 2

La sede
Difesa Civica ha la sede centrale in Padova ed è organizzata su base territoriale, mediante la costituzione di delegazioni regionali e Provinciali.

Art. 3

Le attività dell’associazione
Gli scopi associativi vengono perseguiti mediante l’attività di volontari.
Tale attività consisterà innanzitutto nella raccolta di segnalazioni di episodi di cattiva amministrazione e sulla scorta di esse, nell’accesso agli atti, nella promozione di incontri e confronti con le singole amministrazioni interessate, ed infine, in eventuali iniziative giudiziarie a tutela di diritti e di interessi di singoli o di collettività che si ritenessero pregiudicati.
Inoltre gli obiettivi verranno perseguiti anche attraverso la raccolta e la diffusione di informazioni, l’organizzazione di convegni pubblici, seminari, incontri di studio, dibattiti a tema, anche attraverso i mezzi di comunicazione.
L’associazione potrà inoltre promuovere ogni attività, compresa quella della raccolta di firme, volta a petizioni, a proposte di legge, ed a stimolare l’effettuazione di consultazioni referendarie a livello nazionale o locale, su tematiche particolari, anche di natura ambientale, in conformità alle finalità statutarie.
L’Associazione potrà anche esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, purché funzionali e propedeutiche ad esse.
L’Associazione potrà a tali fini raccogliere fondi, anche mediante quote di iscrizione, nel rispetto dei criteri di trasparenza e di coerenza rispetto alle proprie finalità.

Art. 4

Adesione all’Associazione
Sono ammesse all’associazione persone fisiche maggiorenni, senza distinzione alcuna, che abbiano capacità di agire, che condividano le finalità associative ed in particolare il principio della necessità del controllo civico permanente sull’operato dei poteri e dei servizi pubblici e che siano disponibili ad operare in modo spontaneo, gratuito e senza finalità di lucro.
L’ammissione è deliberata, in maniera insindacabile, dal Comitato Direttivo Nazionale, su richiesta scritta rivolta ad esso ed indirizzata all’Associazione, previo versamento della quota stabilita, che verrà rimborsata immediatamente per il caso di mancato accoglimento della domanda.
L’ammissione ha efficacia annuale ed è soggetta a rinnovazione tacita in assenza di recesso in forma scritta.
L’Associato potrà essere escluso dall’organo amministrativo in caso di condotte non conformi ai principi ed alle finalità associativi.
I nominativi dei soci saranno raccolti in un apposito registro.
I soci si distinguono in soci permanenti, ovvero coloro i quali hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione e soci ordinari, ammessi ai sensi dell’art. 3, dal Comitato Direttivo nazionale.
Tutti i soci sono portatori dei medesimi diritti, tra i quali quello di partecipare ad ogni attività associativa, di intervenire alle assemblee e di rivestire cariche associative.

Art. 5

Diritti, recesso ed esclusione degli Associati
Gli Associati regolarmente iscritti hanno i seguenti diritti:
– eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi se si è soci fondatori o iscritti da almeno tre anni;
– votare nell’assemblea se si è soci fondatori o iscritti da almeno tre anni;
– partecipare comunque all’assemblea con diritto di intervento e proposta, anche se non si è iscritti da almeno tre anni.
L’Associato può recedere in ogni momento mediante comunicazione scritta inviata al Presidente ed indirizzata alla sede sociale.
I soci ordinari possono essere esclusi, con decisione del Comitato Direttivo a maggioranza, per il mancato pagamento della quota annuale nei termini stabiliti, per condotte contrarie ai principi ed alle norme che disciplinano le attività dell’Associazione, per l’inottemperanza a deliberazioni di organi associativi, per condotte contrastanti con il prestigio ed il buon nome dell’Associazione e per l’intervento a loro carico di condanne penali.
I soci fondatori potranno essere esclusi solo mediante il voto dell’assemblea dei soci regolarmente iscritti da almeno tre anni ed in regola col versamento delle quote di iscrizione, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei votanti.
In ogni caso i soci fondatori esclusi potranno proporre ricorso contro il provvedimento di esclusione all’autorità giudiziaria competente a norma di legge.

Art. 6

Cariche sociali
Le dimissioni dalle cariche sociali dovranno essere comunicate per iscritto al Presidente dell’Associazione ed indirizzate alla sede sociale ed avranno effetto dal momento della loro ricezione.
I membri degli organi sociali, che senza giustificato motivo, non partecipino ad almeno tre riunioni consecutive degli organi di cui fanno parte, possono essere dichiarati decaduti da parte della maggioranza degli altri componenti dell’organo ed in caso di parità di voti, con decisione insindacabile, dal Presidente dell’Associazione.
Le cariche sociali non danno diritto a compenso ma a semplice rimborso delle spese sostenute, che può essere anche forfettariamente determinato in caso di impegni permanenti.

Art. 7

L’assemblea degli Associati
L’assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari, iscritti nell’apposito registro ed in regola col versamento della quota sociale annua.
Essa può essere convocata dal Presidente dell’Associazione, dal Comitato Direttivo o da un terzo dei soci regolarmente iscritti ed in regola col pagamento della quota di iscrizione, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante e-mail, da far pervenire all’indirizzo che il socio deve indicare all’atto della sua iscrizione.
L’assemblea si aduna in unica convocazione.
Essa elegge ogni quattro anni, il Presidente ed i componenti degli altri organi sociali, mentre, inizialmente, il Presidente e i componenti di tali organi, verranno direttamente nominati all’atto di costituzione dell’associazione, avanti al notaio, rimanendo così in carica per cinque anni a partire da quella data.
L’Assemblea inoltre delibera, coi voti dei soci regolarmente iscritti da almeno tre anni ed in regola col versamento delle quote di iscrizione, a maggioranza semplice, su questioni di natura ordinaria, quali le linee programmatiche dell’attività associativa e l’eventuale regolamento dei lavori, mentre delibera, con la maggioranza dei due terzi, l’elezione del Presidente e dei componenti degli altri organi, la loro revoca per giusta causa, l’esclusione dei soci fondatori per giusta causa, le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione.
Il socio assente potrà delegare a rappresentarli in assemblea altro socio, il quale, tuttavia, non potrà ricevere più di due deleghe di rappresentanza.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro socio all’uopo nominato dall’Assemblea.
Il Presidente redige e conserva presso la sede sociale i verbali sintetici delle sedute assembleari per seduta.

Art. 8

Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo governa ed amministra l’Associazione ed inoltre provvede a dare attuazione alle linee programmatiche deliberate dall’assemblea.
Esso è composto da un numero di cinque soci, tra i quali il Presidente dell’Associazione.
L’organo, dura in carica 4 anni e viene eletto dall’Assemblea, a maggioranza dei due terzi dei soci iscritti da almeno tre anni ed in regola con il versamento delle quote di iscrizione, salvo quanto stabilito al precedente art. 7 comma, comma quarto.
I componenti del Comitato Direttivo possono essere revocati con la maggioranza di cui al comma precedente, solo per giusta causa.
Il Comitato Direttivo viene convocato almeno una volta a trimestre e delibera a maggioranza, con prevalenza comunque della decisione del Presidente nei casi in cui, per qualsiasi ragione, si verifichi ‘impossibilità che si costituisca una maggioranza.
Esso compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; in particolare: amministra l’Associazione, attua le linee programmatiche dell’assemblea, approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, predispone il bilancio di esercizio, stipula gli atti ed i contratti inerenti alle attività associative, cura la tenuta del registro degli associati, delibera l’ammissione e l’esclusione degli associati.

Art. 9

Il presidente dell’Associazione
Il Presidente, salvo il primo che verrà direttamente indicato in atto costitutivo, viene eletto dall’assemblea dei soci regolarmente iscritti da almeno tre anni ed in regola col versamento delle quote di iscrizione, a maggioranza dei due terzi.
Egli, come il Comitato Direttivo, dura in carica il periodo stabilito all’art. 7 comma 4 dello Statuto ed almeno un mese prima della scadenza del mandato, convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e del nuovo Comitato Direttivo.
Il Presidente può essere revocato dall’Assemblea, con la maggioranza di cui al primo comma del presente articolo, solo per giusta causa.
Egli rappresenta l’Associazione in ogni sede ed anche in quella giudiziaria, ponendo in essere ogni atto giuridicamente vincolante, adempiendo ad ogni funzione delegatagli dal Comitato Direttivo, ad ogni mandato affidatogli dall’Assemblea e ad ogni attribuzione prevista dallo Statuto.
Tale organo presiede l’assemblea ed il Comitato Direttivo.
Il Presidente è portavoce dell’Associazione, ed è l’unico titolato in tal veste a rilasciare dichiarazioni, anche scritte, ad effettuare interventi ed a prendere contatti, nei riguardi dei mass media e di ogni canale informatico, potendo tuttavia delegare in specifiche occasioni a tale funzione, anche altri soci fondatori.
Egli può nominare e delegare nelle proprie funzioni, il Vice Presidente o altro componente dell’organo amministrativo o dell’assemblea.
Il vicepresidente viene scelto dal presidente e sostituisce quest’ultimo in caso sia impossibilitato nelle sue funzioni.
Il Presidente, ai fini dell’espletamento delle attività associative, può aprire o chiudere conti correnti postali o bancari ed effettuare versamenti e prelievi a firma congiunta con altro componente del Comitato Direttivo appositamente indicato.

Art. 10

Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed è composto di tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
I membri di esso sono rieleggibili e non revocabili.
Il Collegio elegge il suo presidente alla prima riunione convocata dal componente più anziano.
Il Collegio dei Probiviri decide, entro trenta giorni dal ricevimento, sui ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione di soci, di rigetto delle domande di iscrizione all’Associazione, oltreché sulle controversie, di natura non patrimoniale, tra soci e associazione e tra soci e organi associativi.
Le decisioni del Collegio non sono impugnabili e precludono la possibilità di promuovere la medesima controversia in sede giudiziaria o stragiudiziale.
L’eventuale promozione in quelle sedi della tutela dei diritti o degli interessi già oggetto di trattazione da parte del Collegio, costituisce per il socio motivo di esclusione dall’Associazione.

Art. 11

Libri sociali
L’Associazione tiene, a cura del Comitato Direttivo, presso la sede associativa, il registro degli Associati, il registro sintetico delle assemblee ed un registro di raccolta delle deliberazioni dell’organo di amministrazione.

Art. 12

Risorse economiche e patrimonio
L’Associazione potrà raccogliere risorse economiche, da destinare integralmente alle finalità ed attività statutarie.
Esse potranno essere costituite dalle quote di iscrizione e da ulteriori contributi, ordinari o straordinari dei soci, oltreché da donazioni di terzi.
Oltre alle somme di cui sopra, il patrimonio potrà essere costituito da beni mobili o immobili, che comunque le pervengano per acquisti, donazioni, legati, successione o altro.

Art. 13

Divieto di distribuzione delle risorse economiche
e obbligo di utilizzo del patrimonio
Vi è divieto di distribuire da parte dell’Associazione, durante la propria vita, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.
Vi è invece obbligo di utilizzare e comunque destinare il patrimonio, comunque determinatosi, ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria, allo scopo ultimo ed esclusivo del perseguimento delle finalità associative.

Art. 14

Bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Esso viene redatto in base alla legge e rappresenta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione.

Art. 15

Personale retribuito
L’Associazione può avvalersi, per le proprie finalità ed attività statutarie, di personale retribuito, anche sulla scorta di contatti o convenzioni secondo le leggi di settore ed in base al regolamento operativo adottato.

Art. 16

Assicurazione delle attività associative
L’Associazione, mediante le risorse economiche raccolte e disponibili in base all’art. 11 del presente Statuto, può assicurarsi da obbligazioni da responsabilità, derivanti ai propri associati per le attività sostenute in ambito associativo.

Art. 17

Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, su deliberazione dell’organo di amministrazione, ad altre associazioni che si occupino della medesima o di similare finalità sociale o anche ad altri scopi di beneficenza.

Art. 18

Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

P. IVA 92302920282
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Civica Difesa © Tutti i diritti riservati

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